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Presentazione delle certificazioni impianti: fuffa all’italiana

Chi è nel settore sa che è entrato in vigore il DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 che impone con l’art. 13, all’atto di compravendita di un immobile di qualsivoglia destinazione d’uso, l’"obbligo" (le virgolette non sono un caso) di allegare anche la certificazione degli impianti (acqua, luce e gas) da parte degli installatori o comunque di personale qualificato.
La Legge 46/90 obbliga gli installatori a presentare, alla fine dei lavori, regolare certificazione degli stessi. Certificazioni che devono essere allegate alle pratiche di richiesta di Abitabilità/Agibilità che si presentano in Comune alla fine dei lavori (per tutte le case nuove e/o ristrutturate). Inoltre la Legge obbligava che tutti gli impianti esistenti fossero messi a norma entro 3 anni dall’entrata in vigore della stessa, poi prolungati a 8 (otto) anni, cioè fino al 31.12.1998. Chissà perché nessuno ha pensato di verificare e nessun notaio ha mai richiesto tali certificazioni (obbligatorie per Legge). Non oso immaginare quanti immobili siano fuori legge.

Naturalmente all’entrata in vigore del Decreto suddetto subito sono nate teorie complottistiche che parlano di servilismo verso le banche, verso le lobby degli elettricisti (solo loro…e gli idraulici niente?), di complotti che nemmeno Mulder e Skully potevano immaginare. Ovviamente si parla subito di aggravio di costi per il compratore…ma perché? Se l’immobile è a norma, non c’è nessun aggravio poiché le certificazioni sono già esistenti. Se è fuori legge, vorrei ben vedere che sarà l’alienante (venditore) a doversi mettere a norma prima della vendita dell’immobile stesso. E’ una aggiunta positiva, non negativa! Sarà più appetibile un immobile a norma di legge piuttosto che fuori legge, no?

Comunque sia (in Italia, stiamo), il Consiglio Nazionale del Notariato ha divulgato una nota in cui spiega come "aggirare" la norma di cui sopra:

E’ certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all’obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall’art. 13 in capo all’alienante: le parti possono, cioè continuare a pattuire l’esclusione di tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell’acquirente l’onere di provvedere successivamente all’adeguamento degli impianti stessi, o in alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell’alienante (ad esempio, quello di provvedere successivamente all’adeguamento).

Ovvero fatta la legge, trovato il modo di non applicarla proprio in base alla legge stessa che recita:

L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6.

Sostanzialmente basta mettersi d’accordo e si potrà evitare di dover allegare le certificazioni degli impianti all’atto notarile, cosa che personalmente non farei mai, giacché se devo sganciare qualche migliaia di euro (centinaia, solitamente) preferisco avere tutte le carte in regola che ritrovarmi un domani a doverne spendere altri per mettere a norma l’impianto (che poi voglio trovare un elettricista che non faccia storie per certificare un impianto non ha eseguito lui…)

W l’ItaGlia!

 

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